Gruppo Cinofilo Novarese

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Ordinanza 194 del 20 agosto 2008

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SI INSERISCE ALCUNI ARTICOLI DI INTERESSE DELL’ORDINANZA 194

 

Art. 1.

1. E’ obbligatorio provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani, in conformita’alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla presente ordinanza.

2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l’animale, nel secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di eta’ superiore ai due mesi e’ tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

3. L’adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:

a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;

b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale, secondo modalita’ definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

4. I veterinari che provvedono all’applicazione del microchip devono contestualmente

effettuare la registrazione nell’anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprieta’.

5. Il proprietario o detentore di cani gia’ identificati ma non ancora registrati e’ tenuto a provvedere alla registrazione all’anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformita’ alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e gia’ iscritti nell’anagrafe canina.

7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all’anagrafe canina, nell’espletamento della loro attivita’ professionale, devono verificare la presenza dell’identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilita’ dell’identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

Art. 2.

1. E’ vietata la vendita di cani di eta’ inferiore ai due mesi, nonche’ di cani non identificati e registrati in conformita’ alla presente ordinanza.

 

Gruppo Cinofilo Novarese e del Sesia, Via Agogna 25, 28100 Novara

Tel.0321-35183 dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 14:00